VERBALE DELLA ASSEMBLEA ESECUTIVA NAZIONALE 2008 Galati 2:9 CRISTO REGNA ASSOCIAZIONE EVANGELICA MISSIONARIA INTERNAZIONALE ENTE RELIGIOSO IN ITALIA ASSEMBLEA ESECUTIVA NAZIONALE DEL 26 APRILE 2008 1 ELEMENTI D’IDENTIFICAZIONE E GESTIONALI Data della prima registrazione dello statuto presso lo studio notarile del notaio dottore Grasso Francesco,sito in Siracusa ,via Piave,5. Ufficio registro di Siracusa,11 agosto1995 al numero repertorio 71280 numero raccolta 24628. Data della seconda registrazione dello statuto presso Agenzia delle Entrate;, a richiesta di Scaringella Giuseppe. Ufficio registro Siracusa, 3 febbraio 2003, al N° 560, Mod. 69 serie 3. Sede legale ed amministrativa, via Dalmazia, 8 96100 Siracusa. Sede operativa via F. Crispi,52 96100 Siracusa Italia. TEL /FAX: +39 (0) 931-411330 Cell. +39 347-3545895 Sito Web: www.cristoregna.org E-MAIL: presidente@cristoregna.org Numero del C. F. 93024610896; numero del C. C. P. 12182960. VERBALE DELL’ASSEMBLEA ESECUTIVA NAZIONALE L’anno 2008 addì 26 del mese di aprile alle ore 16.00, in questa assemblea, il Consiglio Esecutivo Nazionale, esaminato e preso atto di alcune modifiche da apportare allo statuto si è riunito per deliberare anche sul resto degli argomenti indicati nell’ordine del giorno. La presenza dei membri del Consiglio Esecutivo Nazionale presenti rende legittima la riunione e quindi idonea a deliberare i punti che saranno trattati nel seguente Ordine del Giorno. L’assemblea nomina segretario dell’Assemblea Esecutiva Nazionale il socio esecutivo diacono Filippo Barbagallo. ORDINE DEL GIORNO 1. relazione del presidente. 2. variazioni allo statuto ed approvazione delle modifiche statutarie. 3. varie ed eventuali. 1° PUNTO I componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale, preso atto del primo punto dell’ordine del giorno seguono con attenzione la relazione 2007 del presidente e deliberano in favore della stessa. 2° PUNTO Nel corso dell’assemblea vengono discussi gli articoli da modificare. Al termine del dibattito viene approvato il nuovo statuto. Il nuovo statuto si allega in copia al presente verbale e ne è parte integrante. 3° PUNTO Nulla da discusse,l’assemblea si conclude alle ore 17.30, si riserva di stabilire la prossima riunione . Al termine della lettura del verbale i componenti del C.E. N. in base all’art. 23 dello statuto, confermano ogni deliberazione presa per ogni punto trattato e danno l’approvazione alla firma del Segretario e del Presidente. IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA Diac. Filippo Barbagallo IL PRESIDENTE NAZIONALE Ev. Giuseppe Scaringella 2 TITOLO I PREMESSA – COSTITUZIONE – SEDE RAPPRESENTANZA - FINALITÀ – SCOPI PREMESSA CRISTO REGNA, è una Associazione Evangelica Missionaria Internazionale di volontariato. CRISTO REGNA, è stata fondata, da ministri evangelici nella città di Siracusa il 25 luglio 1995. CRISTO REGNA, si propone di diffondere l’evangelo di Gesù Cristo. CRISTO REGNA, offre assistenza e consulenza spirituale, morale e sociale. CRISTO REGNA, promuovere la comunione, la collaborazione e l’edificazione delle chiese evangeliche in Italia e all’estero. ARTICOLO 1 Costituzione E' costituita, in forza di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10/12/1948 e dagli articoli 8, 18, 19, 20 e 29 della Costituzione della Repubblica Italiana, in relazione agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione di volontariato denominata: ASSOCIAZIONE EVANGELICA MISSIONARIA INTERNAZIONALE CRISTO REGNA, si seguito denominata semplicemente “Missione”. ARTICOLO 2 Sede La Missione ha sede nazionale a Siracusa in via Dalmazia n°8. Il cambiamento della sede sociale non costituisce modificazione statutaria. ARTICOLO 3 Rappresentanza La Missione rappresenta l'Assemblea Generale dei soci. L’assemblea Generale si riunisce nella sede indicata nell'articolo 2 e/o in altre sedi periferiche indicate dal presidente nazionale. Le altre assemblee saranno costituite sul territorio nazionale e saranno dipendenti organicamente dalla sede nazionale sopra indicata. Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono alla missione. ARTICOLO 4 Finalità La Missione, rappresenta di fronte ad ogni autorità pubblica e privata, tutti i soci affiliati. La Missione si propone di usare i mezzi previsti dallo statuto. ARTICOLO 5 Scopi La Missione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Essa intende realizzare il progresso spirituale, morale, sociale, economico, e umano delle famiglie e di ogni suo singolo componente, in coordinamento e collaborazione con tutte le forze sane presenti sul territorio italiano ed europeo. La Missione è uno strumento al servizio del regno di Dio, si ispira ai principi della bibbia come Parola di Dio. Si propone di: diffondere il vangelo, esercitare attività missionaria, formazione cristiana, di aprire sedi periferiche, centri, chiese filiali come da regolamento interno, inoltre si propone di consolidare e collaborare con le altre chiese locali, opere periferiche, associazioni, missioni e comunità dei soci, e con quanti aderiranno in seguito. 3 TITOLO II ATTIVITÀ IN GENERALE ATTIVITÀ SPECIALI - SOCI ARTICOLO 6 Attività in generale La missione nella propria autonoma responsabilità si propone di realizzare gli scopi statutari in Italia e all'estero, attraverso la rappresentanza, la promozione, la formazione, l'azione sociale, l’organizzazione e la gestione dei servizi. La missione si propone di provvedere alla formazione cristiana, missionaria, morale, culturale, civile, religiosa e tecnica (educazione permanente) di coloro (giovani e adulti) che intendono dedicarsi alle attività missionarie. ARTICOLO 7 Attività speciali La Missione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, sia della sede nazionale che delle sedi periferiche, al fine di estendere la propria attività in ambito nazionale ed internazionale per l’espletamento delle attività in campo missionario, formativo, culturale, sociale, lavorativo, tecnologico. La Missione si propone: la produzione e la diffusione di indagini, studi, ricerche, sperimentazioni, e di banche dati; l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a fiere, mercati, mostre, concorsi, convegni, seminari, stage, iniziative di solidarietà sociale ed umanitarie, scambi con Enti aventi analoghe finalità a livello locale, nazionale, internazionale. La missione tramite i suoi volontari, cura l’assistenza agli ammalati, ai carcerati, ai forestieri, ai bisognosi. La Missione organizza campagne d’evangelizzazione, di promozione e di sensibilizzazione cristiana, all’aperto,sotto una tenda,in locali pubblici o privati, nelle chiese evangeliche, nei centri di recupero per drogati,alcolizzati ed emarginati, negli ospedali, nelle carceri, nelle case di cura e di riposo, nei centri di riabilitazione,organizzerà conferenze ed incontri pastorali a tutti i livelli. Produce, procura e distribuisce letteratura cristiana, bibbie e nuovi testamenti. Collabora nelle attività evangelistiche con gli associati che ne faranno richiesta e con le associazioni cristiane che hanno fini evangelistici e missionari. Promuove,coordina e potenzia la missione che le chiese svolgono in Italia e all’estero mediante l’evangelizzazione, la testimonianza (singola o collettiva). nel rispetto più completo della loro autonomia amministrativa, finanziaria e spirituale. Nomina ministri di culto su tutto il territorio nazionale. Realizza ogni altra iniziativa rispondente direttamente o indirettamente agli scopi dell’associazione come attivare azioni di intervento sociale di volontariato anche ai sensi della legge quadro N 266/91. Acquista ed utilizza tutti i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia. ARTICOLO 8 Numero dei soci Il numero dei soci è illimitato. ARTICOLO 9 Iscrizione alla Associazione e Requisiti dei soci Si possono iscrivere come soci, singoli credenti, organismi aggregativi e personalità giuridiche che condividono le finalità e gli scopi statutari. La semplice iscrizione alla Missione non dà il diritto di far parte o di partecipare alle assemblee esecutive, tale diritto si può ottenere formulando una specifica domanda scritta al C.D. N..L’adesione è per tutti coloro che sono mossi da spirito di solidarietà cristiana. Possono essere soci tutti coloro che coopereranno allo sviluppo della Missione e che a tale sviluppo siano interessati e sensibili, che abbiano i requisiti di buona condotta morale e civile e considerino la solidarietà cristiana quale costante indirizzo di vita. Gli iscritti potranno partecipare alle attività della Missione. Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale. Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla Missione. I soci che vogliono svolgere attività missionaria, devono loro stessi, provvedere a farsi assicurare per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. ARTICOLO 10 Tipo di soci I soci possono essere: Fondatori - Ordinari - Esecutivi - Aderenti - Sostenitori - Onorari Sono soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione, ne conservano il titolo mediante l’adempimento annuale degli obblighi statutari e mostrano interesse fattivo allo sviluppo dell’associazione; hanno i diritti loro spettanti in quanto soci esecutivi di diritto e possono opporsi con decisione motivata alla ammissione di nuovi soci. Sono soci Ordinari le persone fisiche, la cui domanda d'ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I soci verseranno, congiuntamente alla domanda d'ammissione, la quota d’iscrizione il cui importo è deciso annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale . In mancanza di tale provvedimento sarà ritenuta valida la quota stabilita per l’anno precedente; la quota iniziale è di € 50,00. La quota associativa deve essere versata annualmente, entro il 31 gennaio,affinché il socio conservi ogni diritto in seno all’Associazione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo. Il socio ordinario individuale della missione, per poter partecipare e/o far parte dell’assemblea esecutiva nazionale, deve presentare al C. D. 4 N. una domanda scritta. Sono soci esecutivi: i soci fondatori di diritto, le persone fisiche rappresentanti di centri,chiese, missioni ed opere affiliate alla Missione. Le persone fisiche, iscritte da due anni consecutivi, la cui domanda d’ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I soci verseranno, congiuntamente alla domanda d'ammissione, la quota d’iscrizione il cui importo è deciso annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. In mancanza di tale provvedimento sarà ritenuta valida la quota stabilita per l’anno precedente; la quota iniziale è di € 50,00. La quota associativa deve essere versata annualmente, affinché il socio conservi ogni diritto in seno alla Missione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo. I legali rappresentanti dei centri, chiese, opere, missioni affiliate presentano al C. D. N. la proposta di ammissione dei propri rappresentanti per l’Assemblea Esecutiva Nazionale. Sono soci Aderenti-Sostenitori coloro i quali vengono ammessi nella Missione dal Consiglio Direttivo Nazionale; essi possono essere persone fisiche o giuridiche; la loro posizione all’interno dell’associazione non prevede la partecipazione al voto assembleare, ne il rivestimento di cariche statutarie, tranne temporanei incarichi affidati per specifici compiti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Sono soci Onorari quelle persone fisiche la cui domanda di ammissione venga presentata e approvata dal al C. D. N. Il Consiglio Direttivo Nazionale non è tenuto, ove la domanda d'ammissione venga respinta, a motivarne la ragione. ARTICOLO 11 Diritti e doveri dei soci aventi diritto al voto nell’assemblea Hanno diritto al voto i soci Fondatori, Esecutivi e Ordinari in regola con gli obblighi sociali. Costoro devono avere la maggiore età per deliberare nelle Assemblee Generali. Per i soci si esclude la temporanea annualità della partecipazione alla vita associativa. Per essere ammessi all’Associazione come soci bisogna condividere gli scopi statutari, il regolamento interno e la dichiarazione di fede. ARTICOLO 12 Esclusione dei soci La qualità d’Associato si perde in forma unilaterale per esclusione, la qualità di socio si perde per decesso,dimissioni, indegnità nonché per manifesta disaffezione all’azione ed agli scopi della missione; che danneggi, in qualunque modo, materialmente e moralmente la Missione o fomenti dissidi o disordini in seno alla stessa, quando non sono in ordine con gli obblighi statutari, i regolamenti interni e/o le deliberazioni della Missione, il versamento annuale delle quote di iscrizione. Il provvedimento di esclusione viene deciso dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è inappellabile. La perdita della qualità d’Associato per qualsiasi motivo esso avvenga, importa la perdita del diritto di chiedere la restituzione delle quote associative e/o la divisione del patrimonio comune,consolidandosi il diritto di proprietà nelle persone dei soci rimasti. TITOLO III RISORSE ECONOMICHE – RESPONSABILITÀ PATRIMONIALI ARTICOLO 13 Risorse economiche I mezzi di esercizio sono l'utilizzazione di fondi propri o le contribuzioni spontanee di persone o soci; i contributi delle amministrazioni pubbliche, di enti e di privati; ogni altra entrata e gli strumenti di esercizio non destinati ad incrementare il patrimonio contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni. Il C. D. N. stabilisce modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nello statuto, sono permesse donazioni in denaro a “brevi mani”. L'organizzazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, i beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all'organizzazione. In caso di scioglimento dell'organizzazione i beni residui saranno devoluti in base alla delibera del C. D. N.. L'esercizio associativo decorre dall’ 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. ARTICOLO 14 Responsabilità patrimoniali Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto La Missione con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle loro volontarie disponibilità. L'organizzazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. La missione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso. Gli aderenti dell'organizzazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione. L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. 5 TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ARTICOLO 15 Organizzazione, amministrazione e patrimonio La missione è dotata, di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale, sia a livello centrale che periferico. ARTICOLO 16 Esercizio attività sociale e bilancio L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale propone all'Assemblea Generale Ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo. TITOLO V ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO ARTICOLO 17 Organi e di controllo Gli organi centrali sono: Assemblea Generale Ordinaria - Assemblea Esecutiva Nazionale - Consiglio Direttivo Nazionale - Presidente Consiglio Direttivo Nazionale - Segretario Organizzativo Consiglio Direttivo Nazionale - Segretario Amministrativo Consiglio Direttivo Nazionale. Gli organi periferici dell’Associazione sono: Assemblea Locale - Assemblea Esecutiva locale - Consiglio Direttivo Locale Presidente Consiglio Direttivo Locale - Segretario Amministrativo Locale. Gli organi di controllo sono: Collegio dei Probiviri e Collegio dei Sindaci. Tutte le cariche sono gratuite. ARTICOLO 18 Assemblea Generale Ordinaria L'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Generale Ordinaria è formata: da tutti i soci iscritti alla Missione. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale tramite il suo Presidente. La stessa verrà convocata straordinariamente ogni qualvolta il C. D. N. lo ritenga necessario. La convocazione avviene con avviso scritto, affisso nella sede dell'organizzazione 15 giorni prima. Essa potrà essere trasmessa via posta o fax ; dovrà contenere l'ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, questa ultima fissata almeno 2 ore dopo la prima, nonché il luogo ove si terrà la riunione. Tale avviso potrà essere inviato ai soci ed ai presidenti dei Centri, chiese, missioni opere periferiche in regola con gli obblighi statutari .L'Assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci fondatori, esecutivi ed ordinari, in regola con gli obblighi statutari ARTICOLO 19 Convocazione Assemblea Generale In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei componenti dell'Assemblea Generale, aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza semplice su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, saranno riportate in apposito verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. 6 ARTICOLO 20 Modalità di votazione Per le votazioni si procederà o per acclamazione o, per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. ARTICOLO 21 Aventi diritto al voto nell’Assemblea Generale Hanno diritto al voto i soci in regola con gli obblighi statutari. Ciascun socio Fondatore in regola, nell'Assemblea, esprimerà un voto pari al 4,5 del totale degli aventi diritto a partecipare alla Assemblea stessa. I Presidenti, Pastori di zona o loro delegati esprimeranno un voto procapite indipendentemente dai soci iscritti alla propria sezione o chiesa. ARTICOLO 22 Assemblea Esecutiva Nazionale L’Assemblea Esecutiva Nazionale è costituita da: Soci esecutivi rappresentanti di centri, chiese,opere periferiche e missioni affiliati . Ogni centro,chiesa, opera periferica,missione locale affiliata è rappresentata da un massimo di tre soci esecutivi. Soci esecutivi individuali. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale tramite il suo Presidente. Essa si riunisce in via Ordinaria, ogni cinque anni; in via Straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo Nazionale,o su richiesta di almeno 2/3 dei membri dell’Assemblea Esecutiva Nazionale. ARTICOLO 23 Convocazione Assemblea Esecutiva Nazionale Il Presidente del C. D. N. sceglie la sede,ne fissa la data,l’ordine del giorno e le presiede. La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei componenti dell'Assemblea Esecutiva Nazionale, aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza semplice su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega del 51% dei componenti dell'Assemblea e del voto favorevole dei tre quinti dei presenti o dei rappresentati . Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, saranno riportate in apposito verbale e sottoscritte dal Presidente nazionale e dal Segretario dell'Assemblea Esecutiva. ARTICOLO 24 Competenze della Assemblea Esecutiva Nazionale Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea Esecutiva Nazionale: Nominare i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed il Collegio dei Revisori e dei Sindaci. La rappresentanza in Assemblea è possibile ma ciascun delegato non potrà rappresentare più di tre assenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in mancanza, dal vice Presidente Vicario; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. L’assemblea esecutiva approva il bilancio, delibera la elezione degli organi amministrativi in base al principio del voto libero. L’assemblea è sovrana e delibera sui criteri di ammissione o esclusione dei soci. I bilanci e gli atti assembleari devono essere apposti all’albo della sede centrale per almeno 15 giorni, dando ad essi la massima pubblicità. Dare le direttive per lo svolgimento delle attività sociali; deliberare,o ratificare alla prima riunione,le modifiche al presente statuto; le deliberazioni relative devono essere prese con la presenza personale o per delega di almeno il 51% dei membri dell’Assemblea Esecutiva Nazionale,ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti; esaminare ed approvare 1’operato del Consiglio Direttivo Nazionale del Collegio dei Probiviri e dei Collegio dei Revisori. L’approvazione dei regolamenti interni e sue eventuali modifiche. L’approvazione della Dichiarazione di Fede. La revisione ed il controllo dei bilanci presentati dal C. D. N.,essa delibera su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno. 7 ARTICOLO 25 Consiglio Direttivo Nazionale Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da nove membri, eletti dall'Assemblea esecutiva nazionale fra i soci esecutivi. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica cinque anni, i Consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o perdita del diritto, per inadempienza agli obblighi statutari di un Consigliere, il C. D. N. provvederà nel corso della prima riunione alla surroga scegliendo il sostituto tra i consiglieri supplenti, i quali a richiesta possono partecipare ai consigli direttivi senza diritto al voto. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente nazionale, un vice Presidente vicario, un vice Presidente ordinario, un Segretario organizzativo, un vice segretario organizzativo, un Segretario Amministrativo un vice Segretario Amministrativo, due Consiglieri Direttivo Nazionale ed un Presidente Onorario. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri e comunque almeno una volta all’anno . Per la validità delle adunanze occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio; per le deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. A parità di voti nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione della proposta. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, o dal vice Presidente. Il Consiglio potrà delegare al Presidente o ad altri consiglieri poteri di straordinaria amministrazione. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, attende lo sviluppo della Missione, allo studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale, nonché promuove tutte le azioni atte al raggiungimento delle finalità sociali. Il Consiglio Direttivo Nazionale, tramite il presidente ha la facoltà di richiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi nazionali, regionali e nelle normative europee avvalendosi di tutte le previdenze ed agevolazioni all'uopo previste, nonché a tutti gli altri Enti pubblici e privati; di accettare lasciti, donazioni e cessioni gratuite. Delibera sull’ammontare della quota sociale; nomina i Presidenti, Pastori delle opere zonali e periferiche, i Ministri di culto per le zone in cui necessitano su tutto il territorio dello Stato Italiano,esamina le domande di adesione accettandole o rifiutandole. Al C. D. N. spetta la nomina di Comitati Regionali o Comitati cui spetti lo studio e/o la gestione di specifici settori di attività dell’Associazione. Di questi Comitati possono far parte anche persone diverse dai membri del C.D. N. scelte comunque fra soci della missione. Il C. D. N. può se necessario assumere o 1icenziare del personale. Il C.D. N. organizza 1’impostazione dei programmi dell’Associazione,le deliberazioni relative ad eventuali azioni giudiziarie attive e passive,anche per procedure di compromesso ed arbitrato. Il C.D. N. fa la stesura dell’ordine del giorno delle assemblee Generali ed Esecutive ordinarie e straordinarie. Il C. D. N. cura 1’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie. Inoltre; predispone il regolamento interno, approva i rendiconti finanziari; conferisce borse di studio e premi; propone all’Assemblea Esecutiva modifiche allo Statuto; nomina commissioni ed affida incarichi specifici e temporanei ai soci o ad esterni. Il Consiglio Direttivo Nazionale, tramite il suo Presidente, può stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; produrre, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà a riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e concedere tutte le garanzie anche ipotecarie sui beni del patrimonio sociale. Decide sull'ammissione, dimissione ed esclusione dei soci, inoltre: ratifica la costituzione e/o l’affiliazione delle Chiese, Missioni, Opere Zonali e dei loro Direttivi; decide su investimenti o destinazione di eventuali attivi di cassa; nomina tecnici, anche soci, per l'espletamento di particolari incarichi e ne concorda gli onorari. Il Consiglio Direttivo Nazionale può, nell'ambito delle finalità statutarie, determinare specifici orientamenti. ARTICOLO 26 Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo di avviso scritto apposto all’albo della sede generale ed anche attraverso lettera , fax, messo o telefonata, da esporre o comunicare non meno di sette giorni prima, nei casi urgenti, a mezzo di telefonata o messo, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale regolare tramite deliberazione procedure diverse. Il Presidente redige l'ordine del giorno, firma gli atti ufficiali e ne è responsabile. Rappresenta legalmente la Missione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale Esecutiva e dei Consigli; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed attende alle funzioni di rappresentanza. In casi di particolare urgenza ha la facoltà di adottare tutte le decisioni opportune per la tutela degli interessi della Missione, assumendo anche laddove è necessario i poteri del C. D. N., salvo a riferirne con ogni urgenza a questo ultimo, per la dovuta ratifica. Convoca l’Assemblea Esecutiva Nazionale, l’ Assemblea Generale Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale e ne fissa l’ordine del giorno; cura l’esecuzione delle delibere del C. D. N. ; cura i rapporti con gli Enti pubblici e con tutti gli Organismi, le Associazioni che perseguono fini simili o complementari agli scopi sociali della stessa. Stipula convenzioni ed accordi di collaborazione: opera per il raggiungimento ottimale degli scopi sociali; visita le chiese e funge da collegamento tra le chiese e 1° missione; svolge dinanzi all’Assemblea Esecutiva Nazionale a nome del C. D. N. la relazione finanziaria,morale, produttiva e spirituale della Missione. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto o confermato senza limiti di tempo. Esso può essere sostituito per morte,dimissioni o per deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale che dovrà essere votato dalla maggioranza assoluta 2/3 dei componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente Vicario ed in subordine a quello ordinario. Il Presidente potrà delegare, in parte, i propri poteri a singoli Consiglieri, su ratifica entro 30 giorni da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. 8 ARTICOLO 27 Il Vice Presidente Vicario Il Vice Presidente vicario assume le funzioni ed i poteri del Presidente e lo sostituisce per tutto il tempo che questo ultimo è impedito. Lo stesso ha incarichi speciali dal Presidente nazionale. ARTICOLO 28 Il Vice Presidente ordinario Il Vice Presidente ordinario assume le funzioni ed i poteri dei Presidenti e li sostituisce per tutto il tempo che questi ultimi sono impediti. ARTICOLO 29 Il Segretario Organizzativo del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Segretario Organizzativo del Consiglio Direttivo Nazionale, collabora con il Presidente o in sua assenza con il Vice Presidente Vicario e, in subordine, con quello ordinario; organizza l'operatività delle iniziative dell'Associazione, essendone delegato; è delegato ai contatti esterni al fine di perseguire i fini sociali; cura i contatti ed il lavoro delle Chiese ed Opere locali; cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale, emette gli ordinativi esecutivi di pagamento per la gestione e per gli incarichi di sua competenza. Viene aiutato dal Vice Segretario Organizzativo, può demandare a questi parte dei suoi incarichi su ratifica entro 30 giorni da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. ARTICOLO 30 Segretario Amministrativo del Consiglio Direttivo Nazionale Il Segretario Amministrativo del Consiglio Direttivo Nazionale collabora con il Vice Segretario Amministrativo. Svolge tutte le funzioni inerenti la segreteria; è responsabile del tesseramento ha la tenuta dei libri contabili di entrata ed uscita, presentando, ogni qualvolta è richiesto, il saldo contabile al Consiglio Direttivo Nazionale. E' delegato al pagamento delle spese straordinarie, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Inoltre, è delegato alla riscossione della totalità degli incassi sociali, rilasciandone quietanza liberatoria. Può demandare al Vice parte dei suoi incarichi su ratifica entro 30 giorni da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. ARTICOLO 31 Presidente Onorario Il Presidente Onorario è nominato dal CDN su proposta del Presidente. Per la nomina al predetto incarico si deve tener conto delle capacità morali, professionali, del soggetto segnalato, nonché la sua comprovata azione a favore della Missione. Lo stesso può essere scelto anche tra i non soci ed all’accettazione della sua nomina non è tenuto a pagare la quota associativa. Al presidente onorario possono essere affidati dal CDN, su proposta del Presidente, incarichi speciali per i quali ha diritto al rimborso delle spese. Il Presidente Onorario partecipa a tutte le riunioni del C. D. N., ha facoltà di proposta e di intervento. 9 TITOLO VI COSTITUZIONE CHIESE FILIALI – CHIESE AFFILIATE CENTRI - MISSIONI - OPERE PERIFERICHE ARTICOLO 32 Costituzione Chiese filiali/ Chiese Affiliate/Centri//Missioni/Opere Periferiche Le Chiese Filiali,Affiliate, Centri, Missioni, Opere periferiche sono a gestione autonoma. Le Chiese Filiali, sono rette in primo tempo da un Presidente/Pastore locale, nominato dal C. D .N. il cui incarico dopo un anno dovrà essere conferito dall’assemblea locale. ARTICOLO 33 Perdita delle funzioni di Presidente delle Chiese Filiali, Affiliate, Centri/Missioni/Opere periferiche Nel caso in cui il Presidente locale, trascorso un anno dalla sua nomina, non abbia provveduto a costituire una Chiesa filiale,Centro,Missione,Opera periferica questi decadrà dalla nomina e dai suoi diritti associativi quale presidente locale. ARTICOLO 34 Assemblea Locale Assemblea Locale è convocata dal Presidente locale della Chiesa, Centro Missione, Opera periferiche, in sua assenza o su delega dal Vice Presidente locale, almeno una volta l’anno. Partecipano con diritto di voto alle Assemblee locali: a) Il Presidente locale; b) i membri del Consiglio Direttivo locale; c) i soci ordinari iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto; può essere rappresentato con delega e può rappresentare non più di tre soci. L’organo Assembleare delibererà a maggioranza semplice in merito ai seguenti argomenti: a) Elezione del Presidente delle Chiese Filiali/Affiliate/ Centri/Missioni/Opere periferiche. b) Elezione del Vice Presidente locale. c) Elezione del Segretario locale e del Tesoriere locale su proposta del Presidente Locale. d) Elezione dei Consiglieri del C. D. L. e) Si pronuncia e delibera, su proposta del Presidente e/o Pastore, per ciò che concerne la problematiche interne. f) Delibera in merito ai rendiconti ed ai preventivi di spesa. g) Individua le linee programmatiche ed i metodi attuativi delle stesse. h) Delibera in merito alle mozioni presentate dal Consiglio Direttivo Locale e dai membri dell’Assemblea Locale. i) Delibera su ogni questione associativa e gestionale proposta dal Presidente Locale. Le deliberazioni approvate da detta Assemblea Locale non potranno discostarsi dagli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo Nazionale. I soci, all’Assemblea Generale saranno rappresentati dal Presidente Locale o da un suo delegato. ARTICOLO 35 Il Consiglio Direttivo Locale Il Consiglio Direttivo Locale è convocato dal Presidente/Pastore della Chiesa filiale/Affiliata/Centro/Missione/Opera periferica o su delega dal Vice Presidente. Per ogni altra indicazione si fa riferimento alle norme dell’assemblea generale. Partecipano con diritto di voto al Consiglio Direttivo Locale i seguenti soci: a) Il Presidente/Pastore della Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica. b) Il Vice Presidente della Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica. c) Il Segretario della Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica. d) Il tesoriere della Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica. e) Un consigliere eletto dall’assemblea Locale di Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica. Il Consiglio Direttivo Locale delibererà a maggioranza semplice quando: • Propone iniziative in linea con gli scopi statutari della Missione. • Il Consiglio Direttivo Locale di Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica avrà potere di ordinaria amministrazione, di collaborare alle iniziative generali della Missione e funzionerà come organo collegiale a maggioranza semplice. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti potranno essere rieletti. ARTICOLO 36 Presidente Locale Il Presidente/Pastore della Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica è il legale rappresentante. Il C. D. N. , in caso di scorretta gestione del presidente ed andamento irregolare, può dimettere il C. D. L. e nominare per la gestione temporanea un commissario. In tali circostanze, in tempi brevi, deve essere convocata l’assemblea locale che presieduta dal commissario dovrà eleggere il nuovo C. D. L.. Il Presidente locale stila l’ordine del giorno, firma gli atti ufficiali e ne è responsabile. In sua assenza o impedimento le mansioni verranno espletate dal Vice Presidente. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Locale; convoca l'Assemblea dei Soci e ne assume la presidenza, salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa; concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo ad organizzare le attività della Chiesa/Missione/Opera periferica secondo i criteri fissati dall'Assemblea locale deve deliberare sempre e comunque in conformità alle delibere dell'Assemblea generale e del C. D. N.. Il Presidente locale dura in carica tre anni e può essere rieletto. 1 ARTICOLO 37 Il Segretario – tesoriere Egli collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo Locale; svolge tutte le mansioni inerenti alla segreteria della Chiesa/Missione/Opera periferica, alla tenuta dei libri contabili di entrata ed uscita; è responsabile della stesura del bilancio preventivo e consultivo della Chiesa/Missione/Opera periferica; cura il tesseramento dei soci; è responsabile dei legittimi e spontanei contributi, cura la tenuta contabile e la gestione ordinaria con assoluta trasparenza . ARTICOLO 38 Esigenze funzionali Locali Qualora dovessero verificarsi particolari esigenze funzionali, il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva il diritto inappellabile di nominare un proprio Commissario, con pieni poteri, per il tempo ritenuto necessario alla soluzione gestionale e funzionale della Chiesa/Missione/Opera periferica. Questo assumerà in toto tutte le cariche della Chiesa/Missione/Opera periferica stessa, pur avvalendosi di eventuali collaboratori. ARTICOLO 39 Amministrazione Locale La Chiesa filiale/ Affiliata/ Centri/Missione/Opera periferica è ad amministrazione autonoma. Le spese occorrenti per la gestione saranno a carico della stessa. Le quote associative delle Chiese,Centri/Missione/Opera periferica saranno stabilite secondo quanto deliberato dal C. D. N. con apposito regolamento interno. Ogni altro provento economico derivante da erogazioni liberali e da altro introito di qualsiasi tipo, progettato e realizzato autonomamente dalla Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica, dovrà essere utilizzato per gli scopi sociali. Nel caso il C. D. N. chiederà il coinvolgimento della Chiesa/Centro/Missione/Opera periferica in progetti nazionali il C. D. L potrà disporre l’impiego dei propri fondi di gestione. Essi fondi potranno essere impiegati per soccorrere le realtà dei progetti nazionali comuni e di bilancio delle Chiese, Centri/Missione/Opera periferica meno facoltose. ARTICOLO 40 Assemblea Esecutiva Locale Il Presidente del C. D. N. sceglie la sede,ne fissa la data,l’ordine del giorno e la presiede fino alla nomina del presidente di assemblea. La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei componenti dell'Assemblea Esecutiva Locale, aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza semplice su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, saranno riportate in apposito verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Esecutiva Locale. ARTICOLO 41 Competenze della Assemblea Esecutiva Locale Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea Esecutiva Locale: Nominare i componenti delle Commissioni Disciplinari Locali, Dipartimenti, progetti e manifestazioni di interesse comune a carattere locale. La rappresentanza in Assemblea non è ammessa. L'Assemblea nomina il proprio Presidente e un segretario. L’assemblea esecutiva locale approva il bilancio, di progetti specifici e manifestazioni di interesse comune a carattere locale. Dare le direttive per lo svolgimento di specifiche attività. Esaminare ed approvare 1’operato dei Consigli Direttivo Locale. La revisione ed il controllo dei bilanci presentati dai C. D. L..,essa delibera su argomenti specifici posti all’ordine del giorno dal C. D .N.. 1 TITOLO VII ORGANI DI CONTROLLO ARTICOLO 42 Collegio dei Probiviri Tutte le controversie interne, su proposta del Presidente, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri che saranno nominati dal C. D. N., anche tra i non soci. L’incarico avrà durata quinquennale ed i membri sono rieleggibili; essi giudicheranno "ex bon et quo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. ARTICOLO 43 Collegio Sindacale La gestione della Missione, nei limiti posti dalla legge, può essere controllata da un collegio di Sindaci costituito da quattro membri di cui due effettivi e due supplenti e dura in carica cinque anni. I Sindaci sono rieleggibili. I Sindaci controllano la regolare tenuta della contabilità della Missione, redigono una relazione sui bilanci annuali, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Essi vengono eletti dall'Assemblea Esecutiva Nazionale. TITOLO VII SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE ARTICOLO 44 Destinazione patrimonio in caso di scioglimento In caso di scioglimento l’Assemblea Esecutiva Nazionale uscente stabilirà la destinazione del patrimonio. TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ARTICOLO 45 Fusione con altre associazioni La fusione con altre Associazioni, avente lo stesso scopo ed indirizzo dovrà essere ratificata dall'Assemblea Esecutiva Nazionale. ARTICOLO 46 Azioni giudiziarie Per ogni azione giudiziaria intrapresa contro e dalla Missione avrà esclusiva competenza il Foro scelto dal Presidente Nazionale. ARTICOLO 47 Applicazione del codice civile Per quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile. ARTICOLO 48 Registrazione atto Il presente statuto, dopo la registrazione, sostituisce i precedenti registrati; il primo dal notaio Dott. Francesco Grasso presso l’Ufficio Registro di Siracusa in data 25 luglio 1995, al N° 71280 di repertorio N° 24628 di raccolta ed il secondo statuto registrato presso Agenzia delle Entrate a richiesta di Scaringella Giuseppe Ufficio di Registro di Siracusa, 3 febbraio 2003, al N° 560, Mod. 69 serie 3 Siracusa li, 26 aprile 2008 Il Segretario dell’assemblea Diac. Filippo Barbagallo Il Presidente nazionale Ev. Giuseppe Scaringella 1